Dichiarazione nutrizionale
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria contiene almeno le seguenti informazioni:
Energia | ... kJ/ ... kcal |
Grassi | ... g |
di cui acidi grassi saturi | ... g |
Carboidrati | ... g |
di cui zuccheri | ... g |
Proteine | ... g |
Sale* | ... g |
*Nel caso in cui non vi sia sale aggiunto, è possibile riportare vicino alla dichiarazione nutrizionale l’indicazione che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla naturale presenza di sodio. (Reg. 1169/2011/UE art. 30)
Prodotti alimentari che non richiedono la dichiarazione nutrizionale obbligatoria
- Prodotti non trasformati* costituiti da un solo ingrediente o categoria di ingredienti;
- Prodotti trasformati** che hanno subito soltanto un trattamento di maturazione e che consistono in un solo ingrediente o in una sola categoria di ingredienti.
- Le acque destinate al consumo umano, compresa l’acqua alla quale sono stati aggiunti solo anidride carbonica e aromi.
- Erbe aromatiche, spezie e loro miscugli.
- Sale e sostituti del sale.
- Dessert.
- I prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE sugli estratti di caffè e di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati.
- le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
- Gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
- gli aromi;
- gli additivi alimentari;
- i coadiuvanti tecnologici;
- gli enzimi alimentari;
- la gelatina;
- i composti di gelificazione per marmellate;
- i lieviti;
- le gomme da masticare;
- gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
- gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale
* per “prodotti non trasformati” si intendono prodotti alimentari che non sono stati sottoposti a trasformazione, compresi i prodotti che sono stati: divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; (Reg 852/2004/CE, art 2, comma 1, lettera n)
** per “prodotti trasformati” si intendono prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche. (Reg 852/2004/CE, art 2, comma 1, lettera o)
Informazioni dettagliate sono reperibili nel Reg UE 1169/2011, allegato V.
Eccezioni concernenti “piccole quantità”, “livello locale” e “vendita al dettaglio”
In seguito sono riportate le definizioni di: “fabbricante di piccole quantità”, “livello locale” e “vendita al dettaglio” riportate nella circolare del ministero della salute n.0361078 del 16 novembre 2016; le quali definiscono le caratteristiche per poter rientrare nelle eccezioni del punto 19 dell’allegato V relativo agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale, (Allegato V, punto 19 del Reg UE 1169/2011).
“fabbricante di piccole quantità”:
Questa definizione comprende i fabbricanti e i fornitori, le imprese agricole e artigianali che soddisfano i requisiti per la classificazione delle microimprese (datori di lavoro con meno di 10 dipendenti);
A norma dell' articolo 2 della raccomandazione 2003/361/UE, il fatturato annuo o il bilancio annuale deve essere al di sotto di 2.000.001,00.€ La deroga si applica anche alle vendite dirette ai consumatori a livello locale attraverso il proprio punto vendita interno.
“Livello locale”
Conformemente alle linee guida esistenti, al fine di evitare discriminazioni nei confronti delle imprese situate in prossimità dei confini territoriali, può essere interpretato come il territorio della provincia in cui l’impresa è ubicata insieme alle provincie limitrofe. I prodotti della propria impresa potrebbero quindi essere commercializzati nei territori limitrofi.
"Commercio al dettaglio”
La definizione di commercio al dettaglio può essere fatta risalire all' art. 4 del Dlgs. 114/1998:"L' acquisto professionale di beni a proprio nome e per proprio conto e la rivendita presso un punto vendita fisso sul terreno privato o in qualsiasi altro modo al consumatore finale". Tale definizione deve essere estesa a quelle dei fornitori di servizi comunali di ristorazione ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera d) del Regolamento 1169/2011/UE.