Mascherine di stoffa
Mascherine “generiche” di stoffa, dunque prive di marchiatura CE e relativa documentazione, sono soggette alla disciplina generale del Codice del consumo.
Il codice del consumo (Decreto legislativo 206/2005) dispone per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale il contenuto minimo delle informazioni da fornire al consumatore, rese almeno in lingua italiana:
Come specificato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 23-04-2020, non devono recare la marcatura CE e non devono essere confuse con i dispositivi medici o i dispositivi di protezione individuale.
Devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienici e per uso della collettività.
I produttori devono garantire che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione prevista dai prodotti.
Sotto il profilo della sicurezza dei prodotti, il Codice del consumo impone al produttore l’obbligo di indicare tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, ed è richiesto il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
Inoltre, i produttori devono riportare la corretta informazione della composizione fibrosa del prodotto.