Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Obblighi

Gli obblighi del produttore per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa sono:

  • Il produttore, ovvero l’importatore di imballaggi preconfezionati deve anzitutto verificare se il prodotto di interesse rientra fra quelli per cui sono previste dalla normativa gamme obbligatorie di formato, ed attenersi ai valori consentiti.
  • Il produttore stesso deve quindi garantire che il contenuto effettivo degli stessi corrisponda alla quantità nominale, entro le tolleranze e secondo i criteri previsti.
    A tal fine la normativa prevede che il contenuto effettivo deve essere misurato oppure controllato, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento ovvero dell’importatore (nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi rispetto alla Comunità Europea).
  • L’importatore, anziché effettuare egli stesso la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie ad assicurare la conformità degli imballaggi preconfezionati (ad es. può esibire la documentazione relativa a controlli effettuati presso il produttore nel paese di origine).
  • La misurazione o il controllo devono essere effettuati (in termini di massa o volume) mediante uno strumento di misura di tipo legale.

In pratica si opera nel rispetto della normativa se:

  • la quantità effettiva viene misurata manualmente, all’atto del riempimento di ogni singolo imballaggio preconfezionato, con uno strumento di tipo legale (verificazione metrica prima e periodica); questa modalità è applicabile ovviamente nel solo caso di produzioni in piccole quantità, di solito a carattere artigianale;
  • nel caso di produzioni in serie, realizzate mediante confezionamento meccanico degli imballaggi preconfezionati, il produttore o importatore adotta un idoneo sistema di controllo (per campionamento) il quale può essere basato sul metodo di controllo statistico previsto dalla normativa ovvero su modalità diverse, riconosciute idonee dal Ministero competente - in particolare sono considerati idonei, a tal fine, i metodi di controllo mediante campionamento statistico previsti da norme tecniche di unificazione (norme UNI – ISO – EN), scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati. A proposito si rinvia alla Circolare Ministeriale numero 71/2 del 19 settembre 1995 ed alla Circolare Ministeriale numero 43 del 17 aprile 1996.
  • Per gli imballaggi preconfezionati che seguono la normativa nazionale, le relative norme specificano anche quali caratteristiche (divisione minima) debbano avere gli strumenti per pesare utilizzati a fini di controllo, e prevedono inoltre l’eventuale obbligo per il fabbricante, in relazione alle caratteristiche dello strumento utilizzato per il riempimento, di inserire nella catena di confezionamento una selezionatrice ponderale.
  • Il produttore/importatore deve registrare i risultati dei controlli effettuati, conservando e tenendo a disposizione i relativi documenti, per attestare che i controlli stessi e le relative correzioni o aggiustamenti sono stati eseguiti in modo corretto.
  • I fabbricanti e gli importatori di imballaggi preconfezionati che seguono la normativa nazionale sugli imballaggi preconfezionati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero competente, anche per il tramite dell'ufficio metrico territorialmente competente, il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo. Tale comunicazione dovrà essere resa prima dell'inizio della produzione o dell'importazione.
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