Imprese soggette all' obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale F-Gas
Sono tenute alla certificazione e all’iscrizione al Registro F-Gas le imprese che svolgono le seguenti attività (art. 8, DPR 16 novembre 2018, n. 146):
- installazione,
- riparazione, manutenzione, assistenza o
- smantellamento
delle seguenti apparecchiature:
a) apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
b) apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Le imprese che intendono svolgere le attività di cui sopra, devono preventivamente iscriversi al Registro F-Gas.
L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica.
L’iscrizione al Registro F-Gas è obbligatoria per i soggetti individuati dalla legge ed è condizione necessaria per ottenere i certificati.
Per conseguire il certificato l’impresa deve presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa comunitaria per il settore di attività entro il termine di 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro.
Il certificato ha una validità di 5 anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
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