Riconoscimento del titolo di studio conseguito in un altro stato
Il riconoscimento mediante la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio estero permette di partecipare al presente esame senza dover seguire la procedura di equipollenza a tutti gli effetti di legge mediante la quale viene attribuito al titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano.
Competente per la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 29 del 25/01/2006 è esclusivamente il Ministero dell’Istruzione e merito – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione. Il modulo di domanda interamente compilato (disponibile sul sito web del Ministero), assieme a tutti i documenti necessari elencati nel modulo stesso, deve essere inviato a questo ufficio camerale, che provvederà ad inoltrarlo al Ministero. Tuttavia, la domanda può anche essere presentata direttamente al Ministero dalle persone interessate.
Al posto di un diploma di scuola superiore dichiarato equivalente, è possibile far valere anche un titolo accademico dichiarato equivalente o un diploma scolastico o un titolo accademico dichiarato equipollente. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca.
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