Attività nel settore automobilistico
Rientrano nell'attività di autoriparazione i lavori di manutenzione e riparazione, la sostituzione, la modifica e la reintegrazione di tutti i componenti di veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i macchinari agricoli e rimorchi adibiti al trasporto su strada di persone e cose. Le riparazioni automobilistiche includono anche l'installazione di impianti e accessori fissi sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore.
Non fanno invece parte delle riparazioni automobilistiche il commercio di automobili, il lavaggio, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, la sostituzione dell'olio del motore e del cambio, nonché di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento. In tutti i casi queste operazioni sono eseguite nel rispetto delle normative sull'inquinamento atmosferico e sullo smaltimento dei rifiuti.
L’esercizio delle professioni del settore automobilistico è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell’ambiente e della salute, della sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro, nonché alle vigenti disposizioni tecniche in materia di corretta riparazione di autoveicoli, tenuto conto delle indicazioni del costruttore. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli e macchine per movimento terra.
Il settore automobilistico comprende le seguenti professioni:
- meccatronico/a d'auto e gommista
- tecnico/a carrozziere;
- gommista.
Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
- diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;
- diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;
- diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;
- almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.
I corsi assolti ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 12 luglio 2018 sono riconosciuti come requisito professionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, a condizione che le conoscenze acquisite durante il corso siano integrate da un anno di praticantato a tempo pieno presso un’azienda del settore e che il richiedente al termine abbia superato un esame per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso e il praticantato.
L'esperienza professionale è intesa come esperienza lavorativa svolta a tempo pieno.
Le disposizioni valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese industriali oppure di servizio. In tal caso i rispettivi requisiti professionali possono essere dimostrati anche da dipendenti dell'impresa.
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato, il responsabile tecnico può svolgere tale attività solo per un'impresa. Per ogni unità produttiva è indispensabile la presenza di un responsabile tecnico.
Inizio dell'attività: le imprese di autoriparazione devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (scia) al Registro delle imprese nella cui provincia è collocata l'officina utilizzando la Comunicazione unica. La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.
Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere il responsabile tecnico, che con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.
La Camera di commercio di Bolzano offre alle imprese la possibilità di chiedere un parere, prima dell'invio della pratica telematica, circa i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività di autoriparazione. E' necessario presentare l'apposito modulo via e-mail o posta elettronica certificata.
Modulistica
- segnalazione certificata di inizio attività (docx 74kb)
- autoriparazione installazione requisiti morali (docx 43kb)
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