Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Violazioni e sanzioni amministrative

  • È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
  • È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
  • Il divieto di cui al punti 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 251/99 (consultate la pagina con le disposizioni per la marchiatura di metalli preziosi importati/esportati) e all’articolo 12 del Decreto Legislativo 251/99 (consultate la pagina con le esenzioni dall’obbligo di marchiatura).

Salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme di cui al Decreto Legislativo 251/99 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 150/02 si applicano le seguenti sanzioni (articolo 25, Decreto Legislativo 251/99):

  • chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l’assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri (ad eccezione del caso in cui il titolare di marchio di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, fa apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo), ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 euro a 1.549,00 euro
  • chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 euro a 1.549,00 euro
  • chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 309,00 euro a 3.098,00 euro
  • chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 77,00 euro a 774,00 euro, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione
  • chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli legali, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle legali, è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 euro a 309,00 euro
  • chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 euro a 309,00 euro
  • la sanzione amministrativa da 30,00 euro a 309,00 euro si applica altresì nei casi di inosservanza alle seguenti disposizioni:
    • i marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell’oggetto
    • per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell’oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo
    • gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l’impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente
    • gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l’impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni previste dal regolamento Decreto del Presidente della Repubblica 150/02
    • i marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo
    • i marchi di identificazione resi inservibili dall’uso devono essere rimessi alla camera di commercio per la deformazione
    • è fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati
    • le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento Decreto del Presidente della Repubblica 150/02
    • lo stesso obbligo di cui sopra sussiste nei casi particolari di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano l’introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose (per esempio pinza di candele ecc.)
    • i semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo
  • L’inosservanza delle altre disposizioni previste dal Decreto Legislativo 251/99 e del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02 viene punita con la sanzione amministrativa da 30,99 euro a 309,87 euro

Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale (articolo 26.1, Decreto Legislativo 251/99).

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall’esercizio dell’attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi (articolo 26.2, Decreto Legislativo 251/99).

Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, numero 689.

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