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Il registro di carico e scarico rifiuti in formato digitale
Dal 13 febbraio 2025 si passa gradualmente alla tenuta digitale del registro.
Obbligo del formato digitale
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale a decorrere dalle seguenti scadenze:
- dal 13 febbraio 2025 per enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti;
- dalla data d’iscrizione (che dovrà avvenire tra il 15.06.25 e il 14.08.25) per enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50;
- dalla data d’iscrizione (che dovrà avvenire tra il 15.12.25 e il 13.02.26) da tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10).
Vidimazione e Tenuta del registro in formato digitale
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI.
Gli operatori possono tenere il registro in formato digitale:
- con i propri gestionali;
- con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
L'operatore può scegliere di tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale anticipatamente rispetto alle scadenze previste dal Decreto 4 aprile 2023 n.59, previa iscrizione al RENTRI, diventando soggetto a tutti gli obblighi derivanti dall’iscrizione.
Tenuta del registro con propri sistemi gestionali
I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono utilizzare i propri sistemi gestionali possono consultare le Modalità Operative, approvate con Decreto direttoriale approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI, di seguito riportate:
- Modalità Operativa 8 “Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”: che illustra come effettuare la vidimazione digitale del registro.
- Modalità Operativa 17 “Specifiche tecniche”: che illustra quali regole tecniche devono essere seguite per la tenuta del registro in modalità digitale.
- Modalità Operativa18 "Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori": che fornisce, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI.
Tenuta del registro mediante i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI
Il RENTRI mette a disposizione dei singoli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, un servizio di supporto che consente di assolvere agli obblighi di compilazione e vidimazione in formato digitale del registro.
Il servizio consente agli operatori di svolgere le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico al RENTRI.
Per maggiori informazioni sul funzionamento consultare la modalità operativa 15 “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico” riportata nelle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.
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