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Gestione dei RAEE
Organizzazione di un sistema individuale di gestione dei RAEE (art. 8) autosufficiente (art. 9) o adesione ad un sistema collettivo (art. 8) per adempiere ai propri obblighi (raccolta, trattamento, recupero, smaltimento).
Raccolta differenziata dei RAEE professionali (art. 13)
Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24, i “produttori”, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei Raee professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.
Ritiro dei RAEE raccolti nei centri di raccolta (art. 15)
I “produttori” assicurano il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei RAEE depositati nei centri di raccolta di cui all’art. 12
• sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 9, nel caso dei sistemi individuali;
• attraverso il Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi.
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