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Vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente, indicano in modo chiaro:
a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i Raee di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure
b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.
Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata. (art. 12)
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