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Raccolta e trasporto dei RAEE
Raccolta e trasporto (art. 11)
Rientra nella fase della raccolta il deposito preliminare alla raccolta dei Raee effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso gli altri luoghi risultanti dalla comunicazione all’Albo Gestori Ambientali, al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta, o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei Raee provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i Raee ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta autorizzati, secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore:
- ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi;
- in ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno.
Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1 (Freddo e clima), 2 (Altri grandi bianchi) e 3 (Tv e Monitor) dell'allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 (It e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione) e 5 (Sorgenti luminose) di cui al medesimo allegato 1, solo nel caso in cui i Raee siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali;
b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato:
- in luogo idoneo
- non accessibile a terzi
- pavimentato
- ed in cui i Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili
e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi.
È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
Fino all'adozione del decreto relativo alle modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero, nonché alla definizione dei requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, deve essere garantita la raccolta separata dei Raee di illuminazione dalle altre categorie di Raee tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei Raee conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.
Ritiro e trasporto dei Raee conferiti presso i distributori (art. 16)
I Raee provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
a) ai centri di raccolta di cui all’art. 12, comma 1, lettera a), nelle modalità indicate nel regolamento 24 settembre 2007, Nr. 185;
b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all’art. 12, comma 1, lettera b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Trasporto e avvio al trattamento dei Raee raccolti (art. 17)
La raccolta differenziata e il trasporto dei Raee devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrità dei Raee al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.
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