Chamber of Commerce of Bolzano

Divieti

Divieto di immissione sul mercato per determinati prodotti di plastica (art. 5, all. parte B)

Dal 14/01/2022 è vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei prodotti di plastica monouso di seguito elencati:

  1.  Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
  2.  posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  3.  piatti;
  4.  cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
  5.  agitatori per bevande;
  6.  aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  7.  contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
          a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
          b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
          c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura;
  8. contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  9. tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

La messa a disposizione sul mercato nazionale di questi prodotti è consentita fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente al 14/01/2022.

 

Prodotti che non rientrano nel divieto

Non rientra nel divieto l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

 

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti di plastica oxo-degradabile o di prodotti di plastica monouso, vietati dal 14/01/2022, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 % del fatturato del trasgressore.

La sanzione è applicata dalla provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

 

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