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Requisito di adeguata capacità finanziaria
Devono essere dimostrati: 1. Garanzia della capacità finanziaria ai sensi dell'art. 6 legge 1442/1941 e 2. Deposito cauzionale ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge 1442/1941.
1. Garanzia della capacità finanziaria (art. 6 legge 1442/1941)
L'impresa per poter esercitare attività di spedizioniere deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 EUR con le seguenti modalità:
- società (Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo): capitale sociale versato di 100.000 EUR. In caso di capitale sociale versato inferiore ad 100.000 EUR servono prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito, entrambe tacitamente rinnovabili
- imprese individuali: l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fideiussorie (entrambe tacitamente rinnovabili), e in ogni caso, per un importo globale non inferiore a 100.000 EUR; oppure proprietà di immobili o depositi vincolati in denaro o titoli fino alla concorrenza di detto importo
Le imprese individuali che dimostrano il requisito della capacità finanziaria tramite la proprietà di immobili devono allegare alla dichiarazione di inizio attività una perizia asseverata (redatta da un professionista abilitato) attestante il valore (che deve essere pari o superiore ad 100.000 EUR) e la proprietà degli immobili completa di eventuali gravami (ipoteche ecc.). Annualmente l’impresa deve dimostrare il persistere del requisito in parola presentando al competente reparto camerale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'imprenditore dichiari i beni immobili di sua proprietà, il loro valore e gli eventuali gravami sugli stessi con i relativi dati identificativi completi.
La garanzia dovrà essere vincolata a favore della Camera di commercio per tutto il periodo in cui l’impresa svolge l’attività di spedizioniere per sopperire ad eventuali inadempienze relative all’attività prevista dalla legge n.1442 del 14 novembre 1941 e ai conseguenti danni a terzi imputabili all’impresa stessa. Spetta all'Ufficio competente della Camera di commercio il giudizio in tal merito. La garanzia (garanzia bancaria, polizza assicurativa, deposito) dovrà essere comprovata mediante la presentazione di apposita certificazione rilasciata a favore della Camera di commercio di Bolzano, via Alto Adige 60, dall’istituto bancario o dalla compagnia di assicurazione prescelti dalla ditta e dovrà comunque essere rinnovata automaticamente di anno in anno. Inoltre essa potrà essere svincolata solo previa autorizzazione del competente Ufficio della Camera di commercio.
2. Deposito cauzionale (art. 10, comma 2, legge 1442/1941)
Per l'inizio attività di spedizioniere è richiesta inoltre la separata costituzione di un deposito cauzionale per l'impresa a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività a favore della Camera di Commercio territorialmente competente. Se il primo inizio attività avviene nella Provincia di Bolzano la cauzione ammonta ad 258 EUR (fino al 25.05.2013 erano 129,11 EUR). Il deposito cauzionale può essere costituito tramite deposito cauzionale definitivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Bolzano ("Servizio VII - Cassa Depositi e Prestiti") o tramite garanzia bancaria o polizza assicurativa. La cauzione dovrà essere vincolata a favore della Camera di commercio per tutto il periodo in cui l’impresa svolge l’attività di spedizioniere e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione del competente Ufficio della Camera di commercio.
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