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Sanzioni amministrative
In caso di tardivo od omesso pagamento del diritto camerale è dovuta, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, numero 488, una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 10% ed il 100% del diritto medesimo.
L’irrogazione delle sanzioni amministrative è regolata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, nonché dal relativo Regolamento approvato dalla Giunta camerale.
Importante:
Si ricorda che per ottenere il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle imprese è necessario essere in regola con il pagamento del diritto annuale (articolo 24, comma 35 della legge 27 dicembre 1997, numero 449) dell'anno precedente.
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