Alto contrasto
Legge n. 82 del 25.01.1994 e Decreto M.I.C.A. del 07/07/1997 n. 274
Le imprese che svolgono le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono definite dalla Legge 82/1994 "imprese di pulizia".
Il Decreto M.I.C.A. del 07/07/1997 n. 274 ha così definito le attività di cui sopra:
Non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia le seguenti attività:
Pulizia di caminetti, l’espurgo dei pozzi neri, la sterilizzazione di terreni ed ambienti, la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali, la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri, l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici e servizi di nettezza urbana, gestione dei rifiuti urbani e pulizia di strade ed aree pubbliche.
Requisiti richiesti per l'esercizio di tutte le attività (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione):
Requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 della legge 82/1994:
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da: titolare di impresa individuale e institore o direttore preposto all'esercizio dell'impresa, tutti i soci di s.n.c., tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a., tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative
Requisiti di onorabilità di cui al D. Lgs. 159/2011:
L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Attività di pulizia e disinfezione: Ai sensi del decreto legge n. 7 del 31.01.2007 per avviare l'attività di pulizia e disinfezione non servono più i requisiti tecnico professionali nè la nomina del responsabile tecnico.
Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione:
Requisiti tecnico/professionali, il Decreto 274/1997 prevede il possesso di uno dei seguenti requisiti:
I diplomi ritenuti validi sono quelli che prevedono un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologia. (circolare del Ministero dell'Industria ora Ministero dello Sviluppo Economico n. 3428/c del 25.11.1997)
Inizio dell'attività. Le imprese di pulizie devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro imprese nella cui provincia ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica. La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica. La Camera di commercio di Bolzano offre alle imprese la possibilità di chiedere un parere, prima dell'invio della pratica telematica, circa i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. E' necessario presentare l'apposito modulo via e-mail o posta elettronica certificata.
Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel Registro delle imprese , secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:
Nel caso di iscrizione nella prima fascia l'importo medio deve essere almento di Euro 30.987,00.
LUN-MER: 8.30 - 12.15
GIO del cittadino: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
VEN: 8.30 - 12.15