Contratti a distanza
La nozione di contratto a distanza si riferisce a qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Requisiti formali per i contratti a distanza
Il professionista fornisce al consumatore le informazioni precontrattuali in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.
Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le seguenti informazioni precontrattuali direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine:
- caratteristiche principali dei beni o servizi,
- prezzo totale,
- durata del contratto e nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto,
- la durata minima degli obblighi del consumatore.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare.
Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva queste disposizioni, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti
- le caratteristiche principali dei beni o servizi,
- l'identità del professionista,
- il prezzo totale,
- il diritto di recesso,
- la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto.
Le altre informazioni precontrattuali sono fornite dal professionista in un modo appropriato in un linguaggio semplice e comprensibile.
Se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve
- rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché
- lo scopo commerciale della chiamata e
- l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.)
Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
- tutte le informazioni precontrattuali previste dalla legge, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
- se del caso, la conferma del previo consenso espresso del consumatore relativamente all’inizio dell’esecuzione della fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale e dell'accettazione dell’esclusione del diritto di recesso (art. 59, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 206/2005).
Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
Restano impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni (commercio elettronico).
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