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Cancellazione dei protesti
1. La cancellazione dal Registro informatico dei protesti può essere richiesta:
- dal debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto) entro 12 mesi dalla levata del protesto. La presentazione della domanda può avvenire anche dopo un anno dalla data del protesto purché venga dimostrato che il pagamento sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto; in caso contrario è possibile inserire accanto al nominativo protestato una rettifica (informazione aggiuntiva)
- da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto a proprio nome illegittimamente o erroneamente
- pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dalle aziende di credito quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto medesimo
- dal debitore a seguito di un provvedimento di riabilitazione emesso dal Presidente del Tribunale. Alla richiesta deve essere allegata anche una visura del nominativo protestato da richiedere al Registro delle imprese della Camera di commercio per "uso riabilitazione".
2. Contenuto della domanda e documentazione (PDF 14 KB) da allegare
L'istanza di cancellazione, soggetta ad imposta di bollo, va presentata personalmente dall'interessato al Presidente della Camera di commercio utilizzando il modulo prestampato (PDF 35 KB) ; se inviata per posta o presentata da terzi deve essere completata con un documento di riconoscimento valido del debitore.
Il responsabile dirigente dell'ufficio adotta, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, il provvedimento con disposizione interna di accoglimento o di rigetto della domanda.
La cancellazione dovrà essere eseguita dall'ufficio camerale competente entro 5 giorni dalla data del provvedimento.
Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può ricorrere al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
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