Chamber of Commerce of Bolzano

Tutela amministrativa e giurisdizionale

In materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette è competente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

I procedimenti sono disciplinati dalla delibera dell’AGCM del 1 aprile 2015, n. 25411.

L’istruttoria in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette può essere avviata dall’Autorità d’ufficio o a seguito di una segnalazione da parte di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse. In caso di apertura dell’istruttoria verrà data notizia al professionista.

La Camera di commercio di Bolzano può, come organizzazione, inoltrare segnalazioni all’AGCM nel caso ritenga che da una pratica commerciale vengano lesi gli interessi generali delle imprese e delle economie locali. Al fine di adempiere a questa funzione la Camera di commercio di Bolzano ha stipulato un’apposita Convenzione con le Camere di commercio del Veneto, di Trento e Unioncamere Veneto. In base a tale accordo la Camera di commercio di Bolzano ha la possibilità di richiedere un parere a una Commissione giuridica in merito alle segnalazioni da inoltrare all’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette (art. 4 Regolamento clausole vessatorie).

Laddove sussista particolare urgenza, l’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette.

Il professionista può presentare l’impegno di porre fine all’infrazione cessando la diffusione della pratica o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può valutare l’idoneità degli impegni e può renderli obbligatori per il professionista. In questo caso il procedimento termina senza procedere all’accertamento dell’infrazione.

L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, ne dispone il divieto di diffusione o di continuazione.

Con lo stesso provvedimento l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge.

È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia

  • di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del codice civile,
  • di atti compiuti in violazione della disciplina del diritto d’autore protetto dalla legge n. 633/1941,
  • di atti compiuti in violazione del marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo n. 30/2005,
  • delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Link utili

  • www.agcm.it
  • delibera AGCM del 1 aprile 2015, n. 25411: "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie" con i relativi 2 formulari
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