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Titolari strumenti
Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti, oltre alla verificazione prima o valutazione della conformità, alla verificazione periodica. La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico (decreto del Ministro 93/2017).
Sono funzioni di misura legali le funzioni per i quali sono previste strumenti legali, per esempio giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nelle transazioni commerciali. Maggiori informazioni si trovano nel foglio informativo.
All'Ufficio metrico della Camera di commercio spetta il compito di realizzare l'elenco provinciale dei titolari degli strumenti. Sulla base della presunzione d'uso, l'Ufficio metrico, avvalendosi di strumenti informatici, ricava i dati delle imprese in funzione dell'attività svolta.
I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
- mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione
- curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore
- conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta
- curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
- comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione di cui lo strumento è in servizio i seguenti dati (vedi modulo di comunicazione):
- nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura
- indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente
- codice di identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto
- tipo dello strumento di misura
- marca e modello dello strumento di misura
- numero di serie dello strumento di misura
- anno della marcatura CE e la presenza della marcatura metrologica supplementare "M"
- data di messa in servizio dell'utilizzo della strumento di misura
- data di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura
- caratteristiche metrologiche dello strumento (portata massima)
- specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento
La verificazione periodica è da richiedere a specifici organismi per la verificazione periodica o centri tecnici.
È titolare di strumento di misura il soggetto, il quale utilizza per le funzioni di misura legali gli seguenti strumenti di misura:
- pesi (Reggio decreto 226/1902, decreto del Presidente della Repubblica 800/1982, decreto del Presidente della Repubblica 801/1982, decreto del Presidente della Repubblica 798/1982, decreto legislativo 46/2012)
- misure di capacità per gli aridi (Reggio decreto 226/1902)
- misure di capacità per i liquidi, non in vetro o terracotta e monouso - art. 4, comma 15 del decreto ministeriale 93/2017 (Reggio decreto 226/1902, decreto legislativo 22/2007)
- cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli (decreto del Presidente della Repubblica 58/2003)
- strumenti per la misura della dimensione (decreto legislativo 22/2007)
- indicatori di livello (Reggio decreto 226/1902)
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico ed automatico (decreto legislativo 517/1992, decreto legislativo 22/2007)
- sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (Reggio decreto 226/1902, decreto legislativo 22/2007)
- contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (Reggio decreto 226/1902, decreto legislativo 22/2007)
- misuratori massici di gas metano per autotrazione (Reggio decreto 226/1902)
- contatori dell'acqua (decreto legislativo 22/2007, ex decreto del Presidente della Repubblica 854/1982 - ex direttiva 75/33/CEE, ex decreto del Presidente della Repubblica 855/1982 - ex direttiva 79/830/CEE)
- contatori di energia termica o contatori di calore (decreto legislativo 22/2007)
- contatori di energia elettrica attiva (decreto legislativo 22/2007, ex decreto del Presidente della Repubblica 872/1982 - ex direttiva 76/891/CEE)
- tassametri (decreto legislativo 22/2007)
- tachigrafi analogici o digitali (articolo 11, comma 9 del decreto legge 5/2012)
- strumenti diversi approvati con apposito decreto di ammissione alla verificazione prima (Reggio decreto 226/1902)
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