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Modalità di apposizione
- Le indicazioni devono figurare
- sull'imballaggio preconfezionato oppure
- sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure
- su anelli, fascette o dispositivi di chiusura,
al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore;
- Le indicazioni devono essere
- indelebili e
- contenute in un unico campo visivo e devono essere
- apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e
- non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate;
- Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso possono essere altresì riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto;
- Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni nel momento in cui sono offerti al consumatore.
(vedi DM 101/1997 art. 3)
Su prodotti venduti sfusi
Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni possono essere anche
- apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero
- affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti,
in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.
(vedi DM 101/1997 art. 4)
Lingua
- Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
- Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e
leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. - Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
(vedi cod. cons. Art. 9)
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