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Verificazione prima nazionale
Procedura per ottenere l’ammissione a verificazione metrica nazionale di uno strumento con Decreto Ministeriale
1) Il titolare o legale rappresentante o mandatario con residenza nel territorio nazionale per i prodotti importati, di un'impresa che sia fabbricante metrico, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale della sua impresa (Articolo 7 Regio Decreto numero 226 del 12 giugno 1902 – Decreto Ministeriale 10 maggio 1988).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:
a) una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento di cui si chiede l’ammissione (Circolare Ministeriale numero 342263/48 del 12 luglio 1985 – Articolo 3 Decreto Ministeriale 10 maggio 1988 - Decreto Ministeriale 18 maggio 1989
b) qualora si tratti di strumenti di tipo interamente meccanico (Circolare Ministeriale numero 421243/15 del 14 febbraio 1949 – Circolare Ministeriale numero 342263/48 del 12 luglio 1985 – Decreto Ministeriale 18 maggio 1989):
b.1) disegni con vista esplosa recanti anche l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali
b.2) disegni quotati dei componenti meccanici essenziali
c) qualora si tratti di strumenti provvisti di dispositivi elettronici (Circolare Ministeriale numero 421243/15 del 14 febbraio 1949 – Circolare Ministeriale numero 342263/48 del 12 luglio 85 – Decreto Ministeriale 18 maggio 1989 – Circolare Ministeriale numero 552689/62 del 19 settembre 1997):
c.1) quanto riportato ai punti b.1 e b.2
c.2) fotografie a colori delle schede elettroniche
c.3) schemi circuitali e schemi a blocchi
c.4) lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti
c.5) descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici
c.6) diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici
c.7) programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione
c.8) relazione sulla compatibilità elettromagnetica
c.9) manuale d’uso e di installazione, la cui disponibilità all'atto della verifica è una condizione di procedibilità della stessa
c.10) ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti
d) qualora si tratti di strumenti con celle di carico di tipo estensimetrico (Circolare Ministeriale numero 421243/15 del 14 febbraio 1949 – Circolare Ministeriale numero 342263/48 del 12 luglio 1985 – Decreto Ministeriale 18/05/1989):
d.1) quanto riportato ai punti b) e c)
d.2) schede con specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse di cui recheranno la ragione sociale e l’indirizzo. I dati presentati nelle schede dovranno essere ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero secondo norme che devono essere allegate alle schede, emanate dai servizi di metrologia o da Enti di unificazione nazionali o internazionali. Se l’utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la dichiarazione in parola, rilasciate da un fabbricante con stabilimento di produzione non in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana. La documentazione sopraindicata dovrà essere redatta in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione giurata in italiano
e) rapporto analitico delle prove effettuate a cura della impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare depositato o a disposizione dell’Ufficio competente per territorio.
Il rapporto deve contenere:e.1) una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti
e.2) i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro
assenza, delle norme emanate dalla Comunità Europea, dall’O.I.M.L. e da Enti di unificazione
nazionali o internazionalie.3) una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove
e.4) documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono
stat effettuate le prove, e in modo specifico:e.5) la qualificazione professionale del personale addetto
e.6) l’adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all’ affidabilità e alla
riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche
delle attrezzature impiegatee.7) la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove
e.8) il versamento del primo diritto di valore corrente a favore della Camera di commercio di Bolzano (causale: Primo diritto metrico per l’ammissione di modello alla verifica prima.).
2) Ricevuta la domanda, l'Ufficio metrico provvede alla spedizione al Ministero allegando:
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una dichiarazione dalla quale risulti che almeno un esemplare dello strumento da approvare è, opportunamente vincolato, a disposizione del Ministero per il prescritto esame tecnico e le eventuali ulteriori prove sperimentali (articolo 3 Decreto Ministeriale 10 maggio 1988)
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copia del versamento del primo diritto e della relativa ricevuta di pagamento (modello 4)
-
un piano di legalizzazione vistato dal funzionario che ha presieduto alla esecuzione delle prove
3) Il Ministero, ricevuta la domanda così documentata ed esaurita l'istruzione della medesima con esito positivo, invia all’Ufficio metrico competente, e per conoscenza all’impresa interessata, il decreto di ammissione a verificazione metrica.
4) Il fabbricante metrico quindi provvede a preparare tre bozze di stampa del Decreto di ammissione che vengono dall’Ufficio metrico restituite al Ministero unitamente alla sua copia originale, alla copia del versamento del secondo diritto di valore corrente a favore della Camera di commercio di Bolzano (causale: Secondo diritto metrico per l’ammissione di modello alla verifica prima.), e della sua ricevuta di pagamento.
5) Il Ministero invia all’Ufficio metrico e per conoscenza all’impresa la versione definitiva del provvedimento con l’autorizzazione alla stampa.
6) Il fabbricante metrico provvede alla stampa di 150 esemplari del provvedimento e alla loro spedizione al Ministero, comunicando contestualmente all’Ufficio metrico che ne ha curato la pratica l’avvenuta spedizione.
7) Il Ministero distribuisce i 150 esemplari del provvedimento ai singoli uffici metrici camerali.
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