Chamber of Commerce of Bolzano

CEE del modello

Procedura per ottenere l’approvazione di uno strumento con certificato CEE

1. Il titolare o legale rappresentante (o mandatario con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati da paesi al di fuori dello spazio economico europeo) di un'impresa che sia fabbricante metrico, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi; Via Sallustiana, 53; 00187 Roma) tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale della sua impresa (Articolo 7 Regio Decreto numero 226 del 12 giugno 2002 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 798 del 12 agosto 1982).

Alla domanda, redatta in lingua italiana e presentata presso un solo Stato, dovranno essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:

a. una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento di cui si chiede l’approvazione e che la domanda è stata presentata presso un solo Stato (Decreto del Presidente della Repubblica numero 798 del 12/08/1982)
b. qualora si tratti di strumenti di tipo interamente meccanico (Circolare Ministeriale numero 421243/15 del 14 febbraio 1949 – Circolare Ministeriale numero342263/48 del 12 luglio 1985 – Decreto Ministeriale 18 maggio 1989):
b.1) disegni con vista esplosa recanti anche l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali
b.2) disegni quotati dei componenti meccanici essenziali
c. qualora si tratti di strumenti provvisti di dispositivi elettronici (Circolare Ministeriale numero 421243/15 del 14febbraio 1949 – Circolare Ministeriale numero 342263/48 del 12 luglio 1985 – Decreto Ministeriale 18 maggio 1989

c.1) quanto riportato ai punti b.1) e b.2)
c.2) fotografie a colori delle schede elettroniche
c.3) schemi circuitali e schemi a blocchi
c.4) lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti
c.5) descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici
c.6) diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici
c.7) programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione
c.8) relazione sulla compatibilità elettromagnetica
c.9) ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti
d. rapporto analitico delle prove effettuate a cura della impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare depositato o a disposizione dell’Ufficio. Il rapporto deve contenere: d.1) una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti
d.2) i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza, delle norme emanate dalla Comunità Europea, dall’O.I.M.L. e da Enti di Unificazione nazionali o internazionali

d.3) una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove

d.4) documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate le prove, e in modo specifico:
d.4.1) la qualificazione professionale del personale addetto
d.4.2) l’adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all’ affidabilità e alla riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate
d.4.3) la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove

e. il versamento del primo diritto di valore corrente, effettuato sul conto corrente intestato alla Camera di commercio di Bolzano (causale: Primo diritto metrico per l’ammissione di modello alla verifica prima.).

2. Ricevuta la domanda, l'Ufficio metrico provvede a spedirla al Ministero allegando:

una dichiarazione dalla quale risulti che almeno un esemplare dello strumento da approvare, opportunamente vincolato, è a disposizione del Ministero medesimo per il prescritto esame tecnico e le relative prove sperimentali
copia del versamento del primo diritto e della relativa ricevuta di pagamento (modello 4)
un piano di legalizzazione vistato dal funzionario che ha presieduto alla esecuzione delle prove

3. Dopo opportuna valutazione della domanda ed esame della documentazione allegata, riservandosi eventuali richieste di ulteriore documentazione e/o chiarimenti, il Ministero redige ed emette il Certificato di approvazione CEE inviandolo all’Ufficio metrico competente e, per conoscenza, all’ impresa interessata.
4. Il fabbricante prepara tre bozze di stampa del Certificato di Approvazione inviandolo poi, per il tramite dell'Ufficio metrico, cui deve consegnare le bozze medesime, al Ministero insieme alla copia originale, alla copia del versamento del secondo diritto di valore corrente  versato sul conto corrente intestato alla Camera di commercio di Bolzano (causale: Secondo diritto metrico per l’ammissione di modello alla verifica prima ed alla sua attestazione di pagamento.
5. Il Ministero invia all'Ufficio metrico e per conoscenza all’impresa la versione definitiva del provvedimento con l’autorizzazione alla stampa.
6. Il fabbricante provvede alla stampa di 150 esemplari del provvedimento e alla loro spedizione al Ministero, comunicando all'Ufficio metrico l’avvenuta spedizione.
7. Il Ministero distribuisce i 150 esemplari del provvedimento ai singoli uffici metrici camerali.

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