Chamber of Commerce of Bolzano

Prelevamento campioni

La procedura del prelevamento dei campioni da sottoporre a saggio è regolata dall’art. 7 (materie prime) e dall’art. 9 (oggetti finiti) del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02. In alternativa al prelevamento di una parte dell’oggetto o della materia prima tramite trapanatura, cesoiatura ecc., qualora l’interessato lo preferisce, può essere prelevato anche l’intero oggetto (articolo 44.2, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

In base all’articolo 7, comma 3 (nel caso di materia prima) nonché all’articolo 9, comma 3 (nel caso di prodotti finiti), Decreto del Presidente della Repubblica 150/03, l’interessato può usufruire della possibilità che una parte della materia prelevata, sigillata dal personale della camera di commercio, può essere lasciata in consegna all’interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi.

Was this information useful?
No votes yet

Contact

Open hours

LUN-VEN: 8.30 - 12.15
(Stanza 5.23 - 5.22 B)