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Prodotto e produttore
Le seguenti nozioni si applicano alla disciplina della responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso.
Cosa si intende per “prodotto”?
Il prodotto è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
In questo senso viene considerato “bene mobile” il cemento, i serramenti, la tappezzeria (parti componenti di un immobile). Si considera prodotto anche l’elettricità, il sangue utilizzato per le trasfusioni, il software per sistemi informatici.
Chi è il produttore?
Il produttore è chi realizza il prodotto finale, ma anche chi ne fabbrica una componente o ne fornisce la materia prima. Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia il produttore è l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore, il cacciatore.
Se il prodotto finale è stato assemblato e costruito da distinti produttori, tutti rispondono solidalmente per il danno cagionato.
Come viene individuato il produttore?
Il consumatore deve fare una richiesta scritta al fornitore del prodotto che deve contenere:
- l’indicazione del prodotto che ha cagionato il danno;
- il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto;
- l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
Se entro 3 mesi dalla data della richiesta, il fornitore non comunica l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto, egli stesso può essere chiamato a risarcire i danni provocati dal prodotto difettoso.
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