Chamber of Commerce of Bolzano

Officina autoveicoli

Misure di capacità, sistemi di misurazione di liquidi, preimballaggi, analizzatori di gas di scarico

Vendita sfusa di liquidi

Per motivi della lealtà nelle transazioni commerciali e la tutela dei consumatori, per la vendita sfusa di liquidi come oli lubrificanti, liquidi di raffreddamento, fluidi idraulici, liquido tergicristallo, AdBlue e simili, la quantità deve essere misurata con strumenti di misura, come misure di capacità, sistemi di misurazione di liquidi o bilance conformi all’art. 12 del Regio decreto n. 7088/1890 o all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2007 (direttiva 2014/32/UE) o art. 3-bis del decreto legislativo 517/1992 (direttiva 2014/31/UE).

Questi strumenti devono essere provvisti della verifica prima o della valutazione di conformità già al momento dell'acquisto.

Le misure di capacità devono recare un numero di serie. La detenzione di misure di capacità prive di verifica prima non è consentito.

La verifica prima (testo unico sulla legge metrica) o la valutazione di conformità (direttiva UE) si riconosce dalla presenza di uno dei gruppi delle seguenti impronte o iscrizioni:

                          

Un sistema di misurazione per liquidi è costituito da separatore d'aria o protezione di livello minimo, valvola di non ritorno, pompa, misuratore con memoria dati / stampante, vetro spia. Il sistema di misurazione completo deve essere conforme e può misurare solo liquidi con viscosità / densità indicate sulla targhetta metrologica.

Il sistema di misurazione per liquidi deve avere una memoria dati / stampante delle misurazioni, il riferimento alla memoria dati / stampa deve essere messo a disposizione del cliente (allegato I, punto 11 della direttiva 2014/32/UE o allegato I, requisiti essenziali, osservazione preliminare della direttiva 2014/31/UE). Se è presente la memoria dati anziché la stampante, il valore misurato ed il numero progressivo della memoria dati del sistema di misurazione per liquidi devono essere messe a disposizione del cliente, per esempio tramite indicazione in fattura e/o bolla accompagnamento od altro documento. Nel caso di più valori misurati, deve essere indicato ogni singolo valore misurato. Il cliente ha diritto di accedere alla memoria dati entro 3 mesi dalla misurazione.

  1. Obbligo di comunicazione degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    Comunicazione all’Ufficio metrico della Camera di commercio:
    * entro 30 giorni la data di inizio o fine dell’utilizzo degli strumenti
     
  2. Riparazione degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    Richiesta di verifica ad un organismo di verifica:
    * entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione (solo rottura di un sigillo metrico, anche elettronico)
  3. Verificazione periodica degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    Richiesta di verifica ad un organismo di verifica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza ogni:
    * 4 anni - misure di capacità
    * 2 anni - sistemi di misurazione per liquidi
    * 3 anni - strumenti per pesare a funzionamento non automatico

A discrezione del titolare lo strumento può essere sottoposto alla verifica periodica alla sua scadenza o essere sostituito con uno strumento nuovo, se si tratta per esempio di misure di capacità. In quest'ultimo caso i dati del vecchio strumento dismesso e del nuovo strumento messo in servizio dovranno essere comunicati all'ufficio metrico.

Liquidi in preimballaggi

Se si utilizzano liquidi riempiti in imballaggi preconfezionati, non è necessario osservare particolari norme metrologiche.

L'effettivo contenuto degli imballaggi preconfezionati è garantito dai controlli statistici effettuati dal produttore e dalla supervisione dell'ufficio metrico, come previsto dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati.

È responsabilità del meccanico d'auto svuotare completamente il contenitore.

Analizzatori di gas di scarico

Per motivi di protezione dell’ambiente, gli analizzatori di gas di scarico destinati all’ispezione e alla manutenzione professionale dei veicoli a motore devono essere conformi all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2007 (direttiva 2014/32/UE - allegato XII, primo comma), a meno che non siano stati messi in servizio prima del 18.3.2007.

Questi devono essere provvisti della valutazione di conformità (direttiva UE) già al momento dell'acquisto e si riconosce dalla presenza della seguente impronta o iscrizione:

  1. Obbligo di comunicazione degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    Comunicazione all’Ufficio metrico della Camera di commercio:
    * entro 30 giorni la data di inizio o fine dell’utilizzo degli strumenti
  2. Verificazione periodica degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    * ancora non prevista (aprile 2024)

Sanzioni amministrative e reati

La detenzione, anche senza farne uso, di misure di capacità non provviste di verifica prima e, se del caso, della verifica periodica è sanzionata  con una sanzione amministrativa da 103,00 € a 619,00 € (art. 692 del codice penale).

Chiunque mette in servizio sistemi di misurazione per liquidi, analizzatori di gas di scarico o strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati per le funzioni di misura legale (interesse pubblico, salute pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela del consumatore, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali) e non provviste della valutazione di conformità è punito con una sanzione amministrativa da 500,00 € a 1.500,00 € per ciascuno strumento (art. 20 del decreto legislativo n. 22/2007 e art. 13 del decreto legislativo n. 517/1992).

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065,00 € (art. 515 del codice penale).

 

Foglio informativo

 

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