Alto contrasto
I cosmetici ed i detergenti, come da nota del Ministero della Salute del 20/02/2019, non rientrano nelle definizioni sopracitate, ma ricadono nelle specifiche normative di prodotto, rispettivamente nel Reg. (CE) n. 1223/2009 sui cosmetici, nel Reg. (CE) n. 648/2004 sui detergenti e Reg. EU 1907/2006 e Reg. EU 1272/2008.
Per «prodotto cosmetico» si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve essere designata una “persona responsabile” all’interno della Comunità, la quale garantisce il rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile notifica alla Commissione specifiche informazioni tecniche in formato elettronico.
Ai fini del regolamento 648/2004 sui detergenti, per "detergente" si intende qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.
Altri prodotti considerati detergenti sono: